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STATUTO

   Riduci

    In questa pagina trovate il testo di tutti gli statuti dell'Associazione 'vecchie glorie',  e poi di quella 'alpinisti del Gran Sasso', succedutisi nel tempo.

    Subito sotto sono riportati tutti gli statuti, a partire da quello approvato nella assemblea straordinaria del 10 gennaio 2020 e attualmente in vigore, il più in alto, e, a seguire, i precedenti del 2015,  2014 e  2012 .

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 Associazione alpinisti del Gran Sasso – Atto di ristrutturazione su Assemblea 10.1.2020

art. 1)  Costituzione e scopi 

     L’Associazione alpinisti del Gran Sasso, ristrutturata come da assemblea del 10 gennaio 2020, è  regolata dalle norme degli articoli 36 e seguenti del Codice civile nonché da quelle del presente atto, ha sede legale presso la Sezione aquilana del Club Alpino Italiano in via Sassa 34, L’Aquila, e  persegue  senza fini di lucro  gli scopi di recuperare e conservare, anzitutto coltivando e arricchendo il proprio sito internet, la memoria culturale e storica degli alpinisti operanti nel gruppo del Gran Sasso d’Italia, di costituire il punto di riferimento amichevole e operativo degli stessi e di promuovere e rappresentare l’alpinismo appenninico.

 Art.2) Soci

     Sono Soci i già iscritti all’Associazione ‘alpinisti del Gran Sasso’ con pagamento ‘una tantum’ di 50 euro, o che integrino sino a tale importo quanto versato in meno, e che sottoscrivano o dichiarino di accettare integralmente il presente statuto.

     Può divenire Socio, su domanda scritta esaminata e decisa a sensi dell’articolo 3, chi abbia svolto attività alpinistica – arrampicata, sci-alpinismo, soccorso alpino – nel gruppo del Gran Sasso a prescindere da difficoltà superate, posizione in cordata e durata di tale attività, dichiari di accettare integralmente il presente statuto e versi quota “una tantum” di 50 euro.  

     I Soci che non abbiano comunicato o non comunichino un proprio recapito di posta elettronica non hanno diritto di ricevere con altro mezzo notizia delle proposte, delle iniziative e delle decisioni di cui al successivo punto 3.

     L’adesione alla Associazione ristrutturata comporta il consenso alla custodia e all’uso per i fini sociali, ivi compresa la pubblicazione cartacea o in rete, dei dati, documenti e materiali eventualmente forniti all’Associazione.

     Ogni Socio ha diritto di conoscere i recapiti di posta elettronica di tutti gli altri Soci per i fini di cui all’articolo 3 e consente che venga da loro conosciuto il suo.

     L’attività di ogni genere e qualità dei Soci per i fini istituzionali è del tutto volontaria salvo rimborsi spese richiesti e autorizzati preventivamente.

 Art. 3) Struttura e funzionamento

     L’insieme dei Soci costituisce l’Assemblea telematica permanente dell’Associazione.

     Un Segretario eletto tra i Soci in carica triennale cura la registrazione dei Soci, vigila sull’efficace perseguimento degli scopi sociali, registra le decisioni assunte come appresso, ne conserva sommaria documentazione, gestisce la cassa sociale disponendone secondo le dette decisioni e fornendone resoconto annuale ai Soci, rappresenta occorrendo l’Associazione.

     Il sito internet dell’Associazione è gestito da un gruppo di responsabili eletti in carica triennale.

     Tutte le decisioni – relative all’attuazione e interpretazione del presente atto, alle eventuali riunioni, all’intrapresa e alla gestione di iniziative in corso o nuove, all’ammissione di Soci e a quant’altro rientrante nei fini sociali - sono assunte a partire dalla proposta, motivata e articolata operativamente anche per quanto riguarda il suo finanziamento, di uno o più Soci, rimessa da un solo recapito e comunicata a tutti gli altri Soci via posta elettronica.

     Ogni altro Socio può, con posta elettronica pure rimessa a tutti i Soci, chiedere precisazioni entro 7 giorni e rispondere approvando o rigettando la proposta entro 14 giorni dalla sua comunicazione.

     Eventuali controproposte sullo stesso argomento vanno regolate e decise come nuove proposte.

     I Soci proponenti devono impegnarsi personalmente per l’attuazione delle loro proposte approvate.

     Le proposte che raccolgono la maggioranza dei voti espressi divengono iniziative dell’Associazione, impegnative se del caso per la cassa sociale.

     Al finanziamento delle iniziative si provvede, quando la Cassa non sia in grado di sostenerle, con richiesta si Soci di contribuire volontariamente alla loro realizzazione.

     Le decisioni relative a modifiche al presente atto, salvo quelle riferite agli incarichi elettivi di cui al primo comma del punto 4, all’espulsione di Soci e allo scioglimento dell’Associazione necessitano della maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi.  

 Art. 4) Disposizioni transitorie e diverse

     In caso di scioglimento il patrimonio, le attività e l’archivio dell’Associazione vanno devoluti alla Sezione de L’Aquila del Club alpino italiano.

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Statuto dell’associazione ‘alpinisti del Gran Sasso’ 5.9.2015

art. 1)  Costituzione e sede  

1.  Il 12 dicembre 2014 nell’assemblea ordinaria per l’anno 2014 a Roma viene costituita l’Associazione ‘Alpinisti del Gran Sasso’ che succede e rileva l’esperienza dell’associazione ‘vecchie glorie del Gran Sasso’ costituita il 28 maggio 2005 in luogo del  precedente omonimo Comitato nato il 17.6.2003.

2. L’Associazione ha durata illimitata ed è regolata dalle norme degli articoli 36 e seguenti del Codice civile nonché da quelle del presente statuto.

3. L’Associazione ha sede legale a L’Aquila presso la Sezione del Club Alpino Italiano in via Sassa 34 mentre la sede operativa viene decisa di volta in volta in assemblea.

 art. 2)  Scopi   

1. Scopi dell’Associazione sono il recupero e la conservazione della memoria culturale e storica degli alpinisti operanti nel gruppo del Gran Sasso d’Italia,  l’incontro tra di essi e l‘affermazione del senso e delle caratteristiche dell’alpinismo appenninico.

2. E’ escluso ogni fine di lucro.

art. 3)  Strumenti

1. L’Associazione opera attraverso

    - contatti personali e comunicazioni collettive per la ricerca e l’acquisizione

      . dei nomi e dei recapiti degli alpinisti cennati all’articolo 2 di ogni  levatura tecnica per il completamento dell’indirizzario;

      . delle loro storie personali e di gruppo, delle foto e dei documenti di particolare interesse in vista della costituzione di un archivio quanto più possibile completo;

     - l’apertura di un sito internet fornito di sezioni  separate per storia degli alpinisti, struttura del Comitato, sue attività ecc., anche in vista della stampa di uno o più volumi e/o opuscoli ecc.;

    - il mantenimento dei contatti tra i partecipanti nei modi più opportuni e comunque l’organizzazione di assemblee e raduni periodici nel territorio dei Comuni alla base del gruppo del Gran Sasso.

    - il potenziamento delle attività sociali di incontro tra i soci.

2. L’Associazione può costituire al suo interno gruppi di studio e di ricerca per realizzare obiettivi volta per volta individuati.

2a. E’ istituito il Comitato tecnico informatico per il sito internet dell’Associazione autonomo quanto a gestione dello stesso sito nell’ambito delle linee di sviluppo generale e nei limiti di spesa indicati dall’assemblea e/o concordati con il Gruppo di coordinamento.

3. L’attività per i fini istituzionali dei soci,  anche se eletti alle cariche sociali, è del tutto volontaria salvo rimborsi spese richiesti ed autorizzati preventivamente.

art. 4 – Patrimonio e gestione economica   

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai documenti e materiali nonché dalle elargizioni liberali acquisiti da soci e da terzi, dalle quote associative e dagli eventuali avanzi di gestione.

2. Elargizioni e quote sono a fondo perduto. In nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea diritti di partecipazione diversi da quelli del socio, se effettuato a tale titolo e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi.

3. E’ esclusa ogni attività commerciale e non hanno tale carattere le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci.

4. E’ esclusa la distribuzione tra i soci, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione sia imposta per legge.

5. In caso di scioglimento per qualunque causa,  il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad altra struttura con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

6. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7. Per ogni anno finanziario deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario che va comunicato a tutti i soci per essere discusso ed approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo dall’assemblea ordinaria convocata all’inizio dell’estate per esigenze di  incontro alpinistico tra i soci..                  

art. 5) Soci

1. Può iscriversi all’Associazione chi ne condivida i fini istituzionali e abbia arrampicato nel gruppo del Gran Sasso su qualsiasi difficoltà e in qualsiasi posizione di cordata.

2. Può essere associato su decisione del gruppo di coordinamento chi, privo dei requisiti di cui sopra, abbia contribuito particolarmente agli scopi dell’Associazione.

3. L’ammissione dei soci è decisa dal Gruppo di coordinamento su richiesta scritta. Il rigetto può essere impugnato dinanzi all’assemblea. La mancata decisione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda comporta la sua automatica accettazione.

4. L’adesione all’Associazione si perfeziona col versamento di quota una tantum di € 50,00 o di quota annuale di € 10,00 o del diverso importo stabilito dalla assemblea. La quota non è trasmissibile, salvo che per causa di morte, né rivalutabile. Essa è interamente destinata al perseguimento degli scopi sociali.

4a. E’ istituito il gruppo “vecchie glorie del Gran Sasso” del quale fanno parte automaticamente, salvo loro volontà contraria, i soci che abbiano una anzianità arrampicatoria di almeno 30 anni e abbiano versato la quota una tantum di € 50,00.

5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. Tutti i soci maggiorenni hanno gli stessi diritti di parola e di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi di gestione.

6. L’adesione comporta il consenso alla custodia presso la sede e all’uso per i fini dell’Associazione, ivi compresa la pubblicazione in rete o a stampa, di tutti i  dati ed i materiali forniti da ciascun socio.

 art. 6) Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione :

    - l’assemblea dei soci;

    -  il gruppo di coordinamento;

    -  il presidente;

    -  il segretario – tesoriere.

art. 7) L’assemblea

1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

2. Essa è convocata per iscritto dal presidente, con comunicazione rimessa in via postale o telematica, una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia richiesta dalla maggioranza del Gruppo di coordinamento o da almeno un quinto dei soci.

3. Ove il presidente non provveda possono convocare l’assemblea straordinaria gli stessi soggetti abilitati a chiederla.

4. La sede dell’assemblea deve essere preferibilmente fissata in località vicine al Gran Sasso.

5. L’assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza  e in seconda con la presenza di almeno un decimo dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che ne sottoscrivono il verbale.

7. L’assemblea delibera a maggioranza semplice e con voto palese.

8. E’ consentito il voto per delega ma ogni socio può essere portatore di una sola delega.

9. L’assemblea ordinaria ha, oltre quelli altrimenti previsti, i seguenti compiti:

    - approvare le linee di lavoro per il perseguimento degli scopi sociali, demandandone l’attuazione al Gruppo di coordinamento;

   -  eleggere il Gruppo di  coordinamento;

   -  approvare il rendiconto annuale ed i regolamenti interni;

   -  approvare le modifiche al presente statuto.

10. L’assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di quella ordinaria, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.         

11.  Le deliberazioni dell’assemblea, anche in ordine al rendiconto annuale, devono essere portate a conoscenza di tutti i soci. 

art. 8)  Il Gruppo di coordinamento

1. L’attività dell’Associazione è coordinata da un Gruppo di coordinamento eletto ogni due anni dall’assemblea prioritariamente sulla base di auto-candidature per il perseguimento concreto dei fini istituzionali e insediato dal presidente della stessa assemblea.

1a. La composizione numerica del Gruppo di coordinamento è decisa di volta in volta e sino a un massimo di 15 componenti dall’assemblea chiamata a eleggerlo

2. Nella sua prima riunione il Gruppo di coordinamento elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario-tesoriere.

3. Le successive riunioni sono convocate anche telefonicamente dal Presidente o per iscritto da almeno la metà dei suoi componenti.

4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due quinti dei componenti il Gruppo.

5. Non è ammesso voto per delega.

6. Il Gruppo di coordinamento esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al perseguimento dei fini sociali  e provvede in particolare a:

     - decidere sulle richieste di adesione dei candidati soci;

     - dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;

     - suddividere al proprio interno gli incarichi relativi alle singole attività ed iniziative dell’Associazione;

     -  predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

     - elaborare su proposta del Segretario-tesoriere il rendiconto annuale.

7. I componenti del Gruppo decadono automaticamente dall’incarico quando, già assenti senza giustificazione ad una riunione, lo siano ad una seconda; la decadenza viene ratificata dal Gruppo nella riunione successiva.

art. 9) Il Presidente

1. Il Presidente è scelto preferibilmente tra i soci in possesso di un buon curriculum alpinistico nel gruppo del Gran Sasso e dura in carica per lo stesso tempo del Gruppo di coordinamento che lo elegge.

2. Egli è a tutti gli effetti previsti dalla legge il legale rappresentante dell’Associazione.

3. Il Presidente convoca e presiede il Gruppo di  coordinamento e sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell’Associazione.

4. La carica di Presidente  è incompatibile con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in altre associazioni, cooperative e società che intrattengono rapporti economici di qualsiasi genere con l’Associazione.

art. 10) Il Segretario-tesoriere

1. Il Segretario-tesoriere dura in carica per lo stesso tempo del Gruppo di coordinamento che lo elegge.

2. Egli  coadiuva il presidente e tiene ed aggiorna la documentazione relativa ai soci, ai terzi con i quali l’Associazione è in contatto, ai verbali delle assemblee e delle riunioni del Gruppo di coordinamento.

3. Propone allo stesso Gruppo bozza del rendiconto annuale.

4. Ha nei confronti del Gruppo di coordinamento e del Presidente facoltà di intervento in ordine alla rispondenza della gestione economico-contabile alle norme di legge specie fiscali ed alla congruenza delle iniziative comportanti spese rispetto alle disponibilità di cassa.

5. Vale per il Segretario-tesoriere la norma di cui al comma 4 dell’articolo 9.

art. 11)  Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato da assemblea straordinaria convocata come da articolo 7 e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

2. Il patrimonio residuo allo scioglimento deve essere  devoluto come dal comma 5 dell’articolo 4.     

 

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Statuto dell’associazione ‘alpinisti del Gran Sasso’  (12.12.2014)

 art. 1)  Costituzione e sede  

1.  Il 12 dicembre 2014 nell’assemblea ordinaria per l’anno 2014 a Roma viene costituita l’Associazione ‘Alpinisti del Gran Sasso’ che succede e rileva l’esperienza dell’associazione ‘vecchie glorie del Gran Sasso’ costituita il 28 maggio 2005 in luogo del  precedente omonimo Comitato nato il 17.6.2003.

2. L’Associazione ha durata illimitata ed è regolata dalle norme degli articoli 36 e seguenti del Codice civile nonché da quelle del presente statuto.

3. L’Associazione ha sede legale a L’Aquila presso la Sezione del Club Alpino Italiano in via Sassa 34 mentre la sede operativa viene decisa di volta in volta in assemblea.

 art. 2)  Scopi   

1. Scopi dell’Associazione sono il recupero e la conservazione della memoria culturale e storica degli alpinisti operanti nel gruppo del Gran Sasso d’Italia.

2. E’ escluso ogni fine di lucro.

art. 3)  Strumenti

1. L’Associazione opera attraverso

    - contatti personali e comunicazioni collettive per la ricerca e l’acquisizione

      . dei nomi e dei recapiti degli alpinisti cennati all’articolo 2 di ogni  levatura tecnica per il completamento dell’indirizzario;

      . delle loro storie personali e di gruppo, delle foto e dei documenti di particolare interesse in vista della costituzione di un archivio quanto più possibile completo;

     - l’apertura di un sito internet fornito di sezioni  separate per storia degli alpinisti, struttura del Comitato, sue attività ecc., anche in vista della stampa di uno o più volumi e/o opuscoli ecc.;

    - il mantenimento dei contatti tra i partecipanti nei modi più opportuni e comunque l’organizzazione di assemblee e raduni periodici nel territorio dei Comuni alla base del gruppo del Gran Sasso.

    - il potenziamento delle attività sociali di incontro tra i soci.

2. L’Associazione può costituire al suo interno gruppi di studio e di ricerca per realizzare obiettivi volta per volta individuati.

2°. E’ istituito il Comitato tecnico informatico per il sito internet dell’Associazione autonomo quanto a gestione dello stesso sito nell’ambito delle linee di sviluppo generale e nei limiti di spesa indicati dall’assemblea e/o concordati con il Gruppo di coordinamento.

3. L’attività per i fini istituzionali dei soci,  anche se eletti alle cariche sociali, è del tutto volontaria salvo rimborsi spese richiesti ed autorizzati preventivamente.

 art. 4 – Patrimonio e gestione economica   

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai documenti e materiali nonché dalle elargizioni liberali acquisiti da soci e da terzi, dalle quote associative e dagli eventuali avanzi di gestione.

2. Elargizioni e quote sono a fondo perduto. In nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea diritti di partecipazione diversi da quelli del socio, se effettuato a tale titolo e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi.

3. E’ esclusa ogni attività commerciale e non hanno tale carattere le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci.

4. E’ esclusa la distribuzione tra i soci, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione sia imposta per legge.

5. In caso di scioglimento per qualunque causa,  il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad altra struttura con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

6. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7. Per ogni anno finanziario deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario che va comunicato a tutti i soci per essere discusso ed approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo dall’assemblea ordinaria convocata all’inizio dell’estate per esigenze di  incontro alpinistico tra i soci..                  

art. 5) Soci

1. Può iscriversi all’Associazione chi ne condivida i fini istituzionali e abbia arrampicato nel gruppo del Gran Sasso su qualsiasi difficoltà e in qualsiasi posizione di cordata.

1a. Sono soci “vecchie glorie” gli iscritti in possesso di un’anzianità arrampicatoria di almeno trent’anni.   

2. Può essere associato su decisione del gruppo di coordinamento chi, privo dei requisiti di cui sopra, abbia contribuito particolarmente agli scopi dell’Associazione.

3. L’ammissione dei soci è decisa dal Gruppo di coordinamento su richiesta scritta. Il rigetto può essere impugnato dinanzi all’assemblea. La mancata decisione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda comporta la sua automatica accettazione.

4. L’adesione all’Associazione si perfeziona col versamento di quota una tantum di € 50,00 o di quota anche annuale di diverso importo stabilito dalla assemblea. La quota non è trasmissibile, salvo che per causa di morte, né rivalutabile. Essa è interamente destinata al perseguimento degli scopi sociali.

5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. Tutti i soci maggiorenni hanno gli stessi diritti di parola e di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi di gestione.

6. L’adesione comporta il consenso alla custodia presso la sede e all’uso per i fini dell’Associazione, ivi compresa la pubblicazione in rete o a stampa, di tutti i  dati ed i materiali forniti da ciascun socio.

art. 6) Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione :

    - l’assemblea dei soci;

    -  il gruppo di coordinamento;

    -  il presidente;

    -  il segretario – tesoriere.

art. 7) L’assemblea

1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

2. Essa è convocata per iscritto dal presidente, con comunicazione rimessa in via postale o telematica, una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia richiesta dalla maggioranza del Gruppo di coordinamento o da almeno un quinto dei soci.

3. Ove il presidente non provveda possono convocare l’assemblea straordinaria gli stessi soggetti abilitati a chiederla.

4. La sede dell’assemblea deve essere preferibilmente fissata in località vicine al Gran Sasso.

5. L’assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza  e in seconda con la presenza di almeno un decimo dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che ne sottoscrivono il verbale.

7. L’assemblea delibera a maggioranza semplice e con voto palese.

8. E’ consentito il voto per delega ma ogni socio può essere portatore di una sola delega.

9. L’assemblea ordinaria ha, oltre quelli altrimenti previsti, i seguenti compiti:

    - approvare le linee di lavoro per il perseguimento degli scopi sociali, demandandone l’attuazione al Gruppo di coordinamento;

   -  eleggere il Gruppo di  coordinamento;

   -  approvare il rendiconto annuale ed i regolamenti interni;

   -  approvare le modifiche al presente statuto.

10. L’assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di quella ordinaria, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.         

11.  Le deliberazioni dell’assemblea, anche in ordine al rendiconto annuale, devono essere portate a conoscenza di tutti i soci. 

art. 8)  Il Gruppo di coordinamento

1. L’attività dell’Associazione è coordinata da un Gruppo di coordinamento eletto ogni due anni dall’assemblea prioritariamente sulla base di auto-candidature per il perseguimento concreto dei fini istituzionali e insediato dal presidente della stessa assemblea.

1a. La composizione numerica del Gruppo di coordinamento è decisa di volta in volta e sino a un massimo di 15 componenti dall’assemblea chiamata a eleggerlo

2. Nella sua prima riunione il Gruppo di coordinamento elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario-tesoriere.

3. Le successive riunioni sono convocate anche telefonicamente dal Presidente o per iscritto da almeno la metà dei suoi componenti.

4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due quinti dei componenti il Gruppo.

5. Non è ammesso voto per delega.

6. Il Gruppo di coordinamento esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al perseguimento dei fini sociali  e provvede in particolare a:

     - decidere sulle richieste di adesione dei candidati soci;

     - dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;

     - suddividere al proprio interno gli incarichi relativi alle singole attività ed iniziative dell’Associazione;

     -  predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

     - elaborare su proposta del Segretario-tesoriere il rendiconto annuale.

7. I componenti del Gruppo decadono automaticamente dall’incarico quando, già assenti senza giustificazione ad una riunione, lo siano ad una seconda; la decadenza viene ratificata dal Gruppo nella riunione successiva.

art. 9) Il Presidente

1. Il Presidente è scelto preferibilmente tra i soci in possesso di un buon curriculum alpinistico nel gruppo del Gran Sasso e dura in carica per lo stesso tempo del Gruppo di coordinamento che lo elegge.

2. Egli è a tutti gli effetti previsti dalla legge il legale rappresentante dell’Associazione.

3. Il Presidente convoca e presiede il Gruppo di  coordinamento e sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell’Associazione.

4. La carica di Presidente  è incompatibile con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in altre associazioni, cooperative e società che intrattengono rapporti economici di qualsiasi genere con l’Associazione.

 art. 10) Il Segretario-tesoriere

1. Il Segretario-tesoriere dura in carica per lo stesso tempo del Gruppo di coordinamento che lo elegge.

2. Egli  coadiuva il presidente e tiene ed aggiorna la documentazione relativa ai soci, ai terzi con i quali l’Associazione è in contatto, ai verbali delle assemblee e delle riunioni del Gruppo di coordinamento.

3. Propone allo stesso Gruppo bozza del rendiconto annuale.

4. Ha nei confronti del Gruppo di coordinamento e del Presidente facoltà di intervento in ordine alla rispondenza della gestione economico-contabile alle norme di legge specie fiscali ed alla congruenza delle iniziative comportanti spese rispetto alle disponibilità di cassa.

5. Vale per il Segretario-tesoriere la norma di cui al comma 4 dell’articolo 9.

art. 11)  Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato da assemblea straordinaria convocata come da articolo 7 e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

2. Il patrimonio residuo allo scioglimento deve essere  devoluto come dal comma 5 dell’articolo 4.     

 

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Statuto dell’Associazione vecchie glorie del Gran Sasso  (22.9.2012)

art. 1)  Costituzione e sede

1. Il 28 maggio 2005 nella assemblea-raduno di Castel del Monte (AQ) viene costituita l’Associazione vecchie glorie del Gran Sasso che succede e rileva l’esperienza del Comitato vecchie glorie del Gran Sasso costituito il 17 giugno 2003 dai  partecipanti al secondo incontro omonimo tenuto  a Fonte Cerreto di Assergi (AQ).

2. L’Associazione ha durata illimitata ed è regolata dalle norme degli articoli 36 e seguenti del Codice civile nonché da quelle del presente statuto.

3. L’Associazione ha sede legale a L’Aquila presso la Sezione del Club Alpino Italiano in via Sassa 34 mentre la sede operativa viene decisa di volta in volta in assemblea.

 art. 2)  Scopi   

1. Scopi dell’Associazione sono il recupero e la conservazione della memoria culturale e storica degli alpinisti operanti nel gruppo del Gran Sasso d’Italia.

2. E’ escluso ogni fine di lucro.

 art. 3)  Strumenti

1. L’Associazione opera attraverso

    - contatti personali e comunicazioni collettive per la ricerca e l’acquisizione

      . dei nomi e dei recapiti degli alpinisti cennati all’articolo 2 di ogni  levatura tecnica per il completamento dell’indirizzario;

      . delle loro storie personali e di gruppo, delle foto e dei documenti di particolare interesse in vista della costituzione di un archivio quanto più possibile completo;

     - l’apertura di un sito internet fornito di sezioni  separate per storia degli alpinisti, struttura del Comitato, sue attività ecc., anche in vista della stampa di uno o più volumi e/o opuscoli ecc.;

    - il mantenimento dei contatti tra i partecipanti nei modi più opportuni e comunque l’organizzazione di assemblee e raduni periodici nel territorio dei Comuni alla base del gruppo del Gran Sasso.

    - il potenziamento delle attività sociali di incontro tra i soci.

2. L’Associazione può costituire al suo interno gruppi di studio e di ricerca per realizzare obiettivi volta per volta individuati.

2°. E’ istituito il Comitato tecnico informatico per il sito internet dell’Associazione autonomo quanto a gestione dello stesso sito nell’ambito delle linee di sviluppo generale e nei limiti di spesa indicati dall’assemblea e/o concordati con il Gruppo di coordinamento.

3. L’attività per i fini istituzionali dei soci,  anche se eletti alle cariche sociali, è del tutto volontaria salvo rimborsi spese richiesti ed autorizzati preventivamente.

 art. 4 – Patrimonio e gestione economica   

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai documenti e materiali nonché dalle elargizioni liberali acquisiti da soci e da terzi, dalle quote associative e dagli eventuali avanzi di gestione.

2. Elargizioni e quote sono a fondo perduto. In nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea diritti di partecipazione diversi da quelli del socio, se effettuato a tale titolo e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi.

3. E’ esclusa ogni attività commerciale e non hanno tale carattere le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci.

4. E’ esclusa la distribuzione tra i soci, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione sia imposta per legge.

5. In caso di scioglimento per qualunque causa,  il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad altra struttura con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

6. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7. Per ogni anno finanziario deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario che va comunicato a tutti i soci per essere discusso ed approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo dall’assemblea ordinaria convocata all’inizio dell’estate per esigenze di  incontro alpinistico tra i soci..                  

art. 5) Soci

1. Possono divenire soci dell’Associazione coloro i quali ne condividano i fini istituzionali:

. come “vecchie glorie” ove abbiano arrampicato nel gruppo del Gran Sasso, su qualsiasi difficoltà e in qualsiasi posizione di cordata, almeno 30 anni prima della data di presentazione della domanda.

. come soci ordinari ove abbiano arrampicato come sopra nel gruppo in epoca più recente.

2. Può essere associato su decisione del gruppo di coordinamento chi, privo dei requisiti di cui sopra, abbia contribuito particolarmente agli scopi dell’Associazione.

3. L’ammissione dei soci è decisa dal Gruppo di coordinamento su richiesta scritta. Il rigetto può essere impugnato dinanzi all’assemblea. La mancata decisione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda comporta la sua automatica accettazione.

4. L’adesione all’Associazione si perfeziona col versamento di quota una tantum di € 50,00 o di quota anche annuale di diverso importo stabilito dalla assemblea. La quota non è trasmissibile, salvo che per causa di morte, né rivalutabile. Essa è interamente destinata al perseguimento degli scopi sociali.

5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. Tutti i soci maggiorenni hanno gli stessi diritti di parola e di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi di gestione.

6. L’adesione comporta il consenso alla custodia presso la sede e all’uso per i fini dell’Associazione, ivi compresa la pubblicazione in rete o a stampa, di tutti i  dati ed i materiali forniti da ciascun socio.

 art. 6) Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione :

    - l’assemblea dei soci;

    -  il gruppo di coordinamento;

    -  il presidente;

    -  il segretario – tesoriere.

 art. 7) L’assemblea

1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

2. Essa è convocata per iscritto dal presidente, con comunicazione rimessa in via postale o telematica, una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia richiesta dalla maggioranza del Gruppo di coordinamento o da almeno un quinto dei soci.

3. Ove il presidente non provveda possono convocare l’assemblea straordinaria gli stessi soggetti abilitati a chiederla.

4. La sede dell’assemblea deve essere preferibilmente fissata in località vicine al Gran Sasso.

5. L’assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza  e in seconda con la presenza di almeno un decimo dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che ne sottoscrivono il verbale.

7. L’assemblea delibera a maggioranza semplice e con voto palese.

8. E’ consentito il voto per delega ma ogni socio può essere portatore di una sola delega.

9. L’assemblea ordinaria ha, oltre quelli altrimenti previsti, i seguenti compiti:

    - approvare le linee di lavoro per il perseguimento degli scopi sociali, demandandone l’attuazione al Gruppo di coordinamento;

   -  eleggere il Gruppo di  coordinamento;

   -  approvare il rendiconto annuale ed i regolamenti interni;

   -  approvare le modifiche al presente statuto.

10. L’assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di quella ordinaria, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.         

11.  Le deliberazioni dell’assemblea, anche in ordine al rendiconto annuale, devono essere portate a conoscenza di tutti i soci. 

 art. 8)  Il Gruppo di coordinamento

1. L’attività dell’Associazione è coordinata da un Gruppo di coordinamento eletto ogni due anni dall’assemblea prioritariamente sulla base di auto-candidature per il perseguimento concreto dei fini istituzionali e insediato dal presidente della stessa assemblea.

1a. La composizione numerica del Gruppo di coordinamento è decisa di volta in volta e sino a un massimo di 15 componenti dall’assemblea chiamata a eleggerlo

2. Nella sua prima riunione il Gruppo di coordinamento elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario-tesoriere.

3. Le successive riunioni sono convocate anche telefonicamente dal Presidente o per iscritto da almeno la metà dei suoi componenti.

4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due quinti dei componenti il Gruppo.

5. Non è ammesso voto per delega.

6. Il Gruppo di coordinamento esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al perseguimento dei fini sociali  e provvede in particolare a:

     - decidere sulle richieste di adesione dei candidati soci;

     - dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;

     - suddividere al proprio interno gli incarichi relativi alle singole attività ed iniziative dell’Associazione;

     -  predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

     - elaborare su proposta del Segretario-tesoriere il rendiconto annuale.

7. I componenti del Gruppo decadono automaticamente dall’incarico quando, già assenti senza giustificazione ad una riunione, lo siano ad una seconda; la decadenza viene ratificata dal Gruppo nella riunione successiva.

 art. 9) Il Presidente

1. Il Presidente è scelto preferibilmente tra i soci in possesso di un buon curriculum alpinistico nel gruppo del Gran Sasso e dura in carica per lo stesso tempo del Gruppo di coordinamento che lo elegge.

2. Egli è a tutti gli effetti previsti dalla legge il legale rappresentante dell’Associazione.

3. Il Presidente convoca e presiede il Gruppo di  coordinamento e sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell’Associazione.

4. La carica di Presidente  è incompatibile con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in altre associazioni, cooperative e società che intrattengono rapporti economici di qualsiasi genere con l’Associazione.

 art. 10) Il Segretario-tesoriere

1. Il Segretario-tesoriere dura in carica per lo stesso tempo del Gruppo di coordinamento che lo elegge.

2. Egli  coadiuva il presidente e tiene ed aggiorna la documentazione relativa ai soci, ai terzi con i quali l’Associazione è in contatto, ai verbali delle assemblee e delle riunioni del Gruppo di coordinamento.

3. Propone allo stesso Gruppo bozza del rendiconto annuale.

4. Ha nei confronti del Gruppo di coordinamento e del Presidente facoltà di intervento in ordine alla rispondenza della gestione economico-contabile alle norme di legge specie fiscali ed alla congruenza delle iniziative comportanti spese rispetto alle disponibilità di cassa.

5. Vale per il Segretario-tesoriere la norma di cui al comma 4 dell’articolo 9.

 art. 11)  Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato da assemblea straordinaria convocata come ad articolo 8 e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

2. Il patrimonio residuo allo scioglimento deve essere  devoluto come dal comma 5 dell’articolo 4.     

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Nel seguente documento PDF sono presenti invece, dal più vecchio (in alto) al più recente (in basso), gli statuti dell'associazione 'vecchie glorie del Gran Sasso) dal 2003 al 2009.


 

 

 

Associazione Alpinisti del Gran Sasso
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93036720667 - Sede legale: Sezione CAI L'Aquila Via Sassa, 34 - 67100 L'Aquila - Segreteria: Via U. Tupini 133 - 00144 Roma
e-mail:
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